| Titolo: | A TUTTI I DIPENDENTI DELL'AZIENDA - OGGETTO: RITENUTA DEL 2,50% DELLA RETRIBUZIONE PREVISTO DALL'ART. 11 DELLA LEGGE 8 MARZO 1968 N. 152 E SUCCESSIVE MODIFICHE. |
| Oggetto: | Regione Siciliana Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte Ctr. Papardo tel.090-3991 Messina www.aorpapardopiemonte.it email: _______@aorpapardopiemonte.it Prot. n° 603/PE Messina, lì 04.07.2012 Settore Gestione Risorse Umane – Area Economica Rif. nota n°_______________ del______________ A tutti i dipendenti dell'Azienda OGGETTO: Ritenuta del 2,50% della retribuzione previsto dall’art. 11 della Legge 8 marzo 1968 n.152 e successive modifiche. Pervengono a questo Settore svariati atti di diffida aventi ad oggetto l’immediata cessazione della ritenuta del 2,50% della retribuzione, prevista dall’art. 11 della Legge 8 marzo 1968 n. 152 e successive modifiche nonché il rimborso degli importi trattenuti dal 01/01/2011. Relativamente a dette diffide si ritiene opportuno precisare che, l’art.12 comma 10 del decreto legge n.78 del 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, in Legge n.122/2010 “Interventi in materia di trattamento di fine servizio e di fine rapporto”, non ha variato la natura giuridica dell’istituto del TFS, bensì ha disposto una differente modalità di calcolo del TFS a decorrere dal 01/01/2011. In osservanza di detta normativa il computo del trattamento di fine servizio del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, che non sia già sottoposto al regime TFR, si effettua secondo le regole di cui all’art. 2120 del codice civile, con applicazione dell’aliquota di rendimento del 6,91 %, anziché di un quindicesimo dell’80% dell’ultima retribuzione percepita moltiplicato gli anni utili di servizio. Pertanto benché si tratti di un modalità di calcolo del TFS differente rispetto a quella disposta dalla normativa precedente, è stato comunque confermato il permanere del contributo alla gestione ex INADEL nelle misure e nella ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro, vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. 78/2010. Per quanto sopra esposto si avvisano tutti i dipendenti che hanno prodotto istanze rivolte ad ottenere la cessazione della ritenuta di cui all’oggetto che le stesse non possono essere accolte anche in considerazione del fatto che eventuali pronunce emesse da organi giurisdizionali, non hanno effetto estensivo del relativo giudicato. In conclusione ed al fine di non appesantire e rallentare l’azione amministrativa dei competenti Uffici, si invitano, altresì, i dipendenti a valutare attentamente la formulazione di ulteriori istanze per le quali, si fa presente sin d'ora che non verranno riscontrate. Relativamente alle istanze già prodotte dai dipendenti la presente comunicazione deve intendersi quale riscontro. F.to Il Dirigente Amministrativo (Dott.ssa Roberta La Rocca) F.to Il Direttore Amministrativo (Dott.ssa Fiorenza Mugno) F.to Il Direttore Generale (Dott. Armando Caruso) |
| Data Pubblicazione: | 04/07/2012 |
| Operatore: | Di Blasi Antonino |
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