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Titolo: Attività libero professionale
Oggetto: Regione Siciliana
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte
Ctr. Papardo tel.090-3991 Messina
www.aorpapardopiemonte.it email: direzionegenerale@aorpapardopiemonte.it

Prot. N° 791-DG Messina, lì 2-3-12

DIREZIONE GENERALE

Oggetto:Attività libero professionale

Ai Dirigenti Medici
P.O. Papardo
P.O. Piemonte

E p.c. Al Direttore Medico
PP.OO. Papardo Piemonte

L’art. 4 del Regolamento ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria), approvato con delibera n.486 del 31/03/2010 e successivamente modificato con delibere nn. 935 del 22/06/2010, 1321 dell’08/09/2010 e 1650 del 29/10/2010, testualmente recita: “L’esercizio dell’ALPI non può comportare una riduzione quali-quantitativa dei livelli di attività istituzionale. L’attività istituzionale è prevalente rispetto a quella libero professionale, che viene esercitata nella salvaguardia delle esigenze di servizio e della prevalenza dei volumi orari di attività necessaria per i compiti istituzionali. Per assicurare un corretto ed equilibrato rapporto fra attività istituzionale e corrispondente attività libero professionale ed al fine anche di concorrere alla riduzione progressiva delle liste ai attesa, l’attività libero professionale non può comportare, per ciascun dipendente, un volume di prestazioni superiore a quello assicurato per i compiti istituzionali ed un impegno orario superiore a quello dovuto in attività istituzionale”.
Si premette quanto sopra per evidenziare che accertamenti effettuati dagli uffici a ciò preposti abbiano rilevato anomalie nel comportamento professionale di taluni Dirigenti Medici, molti dei quali esercitano in ALPI prestazioni rifiutate in attività istituzionale.
Si comunica al riguardo, come espressamente previsto dall’art.5 lett. K del codice disciplinare per il personale Dirigente Medico e SPTA, approvato con deliberazione n.1006 dell’01/07/2010, che “il rispetto delle norme di legge, contrattuali ed aziendali in materia di espletamento dell’attività libero professionale, è obbligo del dipendente” e la violazione di tale obbligo, ai sensi dell’art. 6 del precitato codice, dà luogo, secondo la gravità dell’infrazione e previo procedimento disciplinare, all’applicazione di sanzioni disciplinari.
Per quanto sopra esposto, al fine di non incorrere in procedimenti disciplinari sanzionatori, si invitano i Dirigenti Medici ad attenersi alle disposizioni normative e regolamentari in materia di attività libero professionale.

Il Direttore Generale
Dott. Armando Caruso
Data Pubblicazione: 05/03/2012
Operatore: Di Blasi Antonino
Contatto: e-mail



Allegati:
Attività_Libero_Professionale.pdf